Sulle modalità con cui l’A.T.I. può agire in giudizio: in particolare, sul soggetto a cui spetta il potere di rappresentanza e sulla necessità che esso effettui la spendita del nome delle imprese rappresentate all’interno della costituzione in giudizio.
[A] Sull’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi d’appello. [B] Sulla natura e sul rapporto che lega le società consorziate facenti parti di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro regolamentato dalla speciale disciplina di cui alla L. 25 giugno 1909, n. 422 ("Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici") e sulle differenze con la disciplina dell’A.T.I. in materia di Appalto pubblico. [C] Sull’ammissibilità delle domande di accertamento e di condanna e sull’(in)ammissibilità di quelle esecutive proposte dal creditore nei confronti dal debitore successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. [D] Sui presupposti necessari ai fini della condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c.
Sulla natura giuridica, sulle tipologie e sulla disciplina dei rapporti interni dell’Associazione Temporanea di Imprese.
Sull’interpretazione della fattispecie di recesso di una o più imprese raggruppate in A.T.I. ai sensi del co. 19 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.