Tribunali
CODICE CIVILE. Art. 1243 (Compensazione legale e giudiziale)
Fallimento
Riservato agli abbonati
Sulla compensazione giudiziale nella procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 56 l.f. vigente per un fallimento dichiarato nel dicembre del 1994, con particolare riguardo al caso in cui il controcredito per il quale viene richiesta la compensazione in giudizio nei confronti della curatela derivi dai lavori realizzati in esecuzione di un rapporto di appalto pubblico prima della dichiarazione di…
Altre questioni
- Sulla (im)possibilità di richiedere il maggior danno, ai sensi del co. 2 dell'art. 1224 c.c., in caso di ritardato pagamento del SAL da parte della stazione appaltante in materia di appalto pubblico.
- e altre 2 questioni
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 28 agosto 2023