[A] Sulla risarcibilità o meno del danno all'immagine commerciale dell'Impresa nel caso di mancata aggiudicazione dell'appalto per responsabilità del brocker assicurativo per avere fornito una garanzia non conforme al bando. [B] Segue: sulla risarcibilità o meno della perdita della chance. [C] Segue: sulla risarcibilità del danno da mancato incremento della capacità tecnica, e conseguente riduzione della possibilità di partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica (c.d. danno "curriculare")
Sulla clausola broker e sulla possibilità o meno per il broker di essere coinvolto nella diretta trattativa con i concorrenti al fine della loro accettazione da parte di questi ultimi nell’ambito dei procedimenti di scelta del contraente indetti dall’Amministrazione aggiudicatrice
[A] Sulle condizioni che devono sussistere affinché più amministrazioni possano avvalersi congiuntamente di un unico contratto. [B] L’attività del broker è da considerarsi a titolo oneroso per la stazione appaltante. [C] La scelta del Broker assicurativo da parte della PA va comunque effettuata con procedura di evidenza pubblica
[A] Il servizio di brokeraggio assicurativo non può essere qualificato "a titolo gratuito" e sussiste pertanto l’obbligo di affidamento tramite gara del relativo incarico. [B] Sugli orientamenti giurisprudenziali riguardo al brokeraggio assicurativo. [C] La scelta del broker deve avvenire in uno con quella dell'assicuratore non potendo assolutamente risolversi nella delega delle funzioni di stazione appaltante ad un soggetto privato