Sulla compensazione legale o giudiziale dei crediti sub iudice pendenti tra appaltatore e Stazione Appaltante
[A] Sui limiti alla possibilità del creditore del fallito di eccepire un controcredito in compensazione e sulla qualificazione di tale domanda come eccezione riconvenzionale (ammissibile) o domanda riconvenzionale (inammissibile). [B] Sulla distinzione tra l’istituto della compensazione, che richiede apposita eccezione di parte o domanda riconvenzionale, ed un mero rapporto di dare ed avere, nel quale vi è automatica elisione dei rispettivi crediti.
[A] Sull’ipotesi di inesistenza della notifica effettuata presso l’indirizzo pec del domiciliatario tratto dall’albo degli avvocati invece che presso quello indicato nei pubblici elenchi. [B] Sull’opposizione a d.i. fondata sulla compensazione di un credito superiore al debito ingiunto da parte degli organi della Liquidazione Coatta Amministrativa: differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale.