[A] Sul giudice competente in materia di incameramento della cauzione provvisoria prestata dalla concorrente esclusa da una gara. [B] Premessa la natura giuridica della cauzione provvisoria prestata nell’ambito degli appalti pubblici (clausola penale o caparra confirmatoria?), sulla (im)possibilità - a seguito di esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara imputabile al medesimo – per la stazione appaltante di incamerare la cauzione provvisoria solo parzialmente e sulla base di un accertamento in concreto della sua proporzionalità rispetto alla condotta dell’impresa. [C] Sulla legittimità dell’esclusione da una gara di un operatore economico in ragione della pendenza di un processo penale per corruzione ove all’esito del giudizio sia esclusa la commissione del reato.
Sulla validità delle clausole pattizie, stipulate da stazione appaltante ed impresa, che prevedono un ampliamento dei motivi idonei a dar luogo all’escussione della garanzia provvisoria ulteriori a quelli previsti dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016, con particolare riguardo alla previsione della sanzione dell’escussione della cauzione provvisoria ove un concorrente, mediante false dichiarazioni, tenti di aggirare i divieti di legge (nel caso di specie, l’aver partecipato alla gara con raggruppamenti diversi in violazione dell’art. 48, co. 7 del d.lgs. 50/2016).