Tribunali
CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)
CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione)
Riservato agli abbonati
Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda il risarcimento del danno da mancato guadagno per le opere non eseguite e del danno curriculare in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione applatante e sulla (im)possibilità per l'appaltatore di ottenere la liquidazione di siffatti danni in via equitativa.
Altre questioni
- Sull'obbligo della p.a. committente, in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante, di corrispondere all'appaltatore il valore venale delle opere già eseguite e sul momento che deve essere preso a riferimento ai fini della valutazione del predetto valore venale.
- e altre 3 questioni
Tribunale di Palermo, 21 giugno 2024