[A] Sull’onere posto in capo alla p.a. committente di rilevare e contestare l’intempestività delle riserve apposte dall’appaltatore. [B] Sulla (im)possibilità di qualificare la sottoscrizione, da parte dell’appaltatore, di un atto di sottomissione alle varianti in corso d’opera pubblica quale rinuncia alle riserve già avanzate. [C] Premesso il principio generale di immodificabilità del prezzo di un contratto d’appalto pubblico a corpo indipendentemente dall’effettiva misura delle opere realizzate dall’appaltatore, sui casi in cui quest’ultimo ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti. [D] Sul momento da cui decorrono gli interessi dovuti dalla stazione appaltante all’appaltatore per le somme ad esso dovute per la maggior onerosità sopravvenuta della prestazione.
[A] Sulla responsabilità solidale della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori per i danni derivanti dai vizi nell’esecuzione dell’opera in materia di appalti. [B] Sull’accertamento che il giudice di merito è tenuto a svolgere circa l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1669 c.c. o di cui agli artt. 1667 c.c. e 1668 c.c. in materia di appalti. [C] Sulla configurabilità in corso d’opera della responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi in materia di appalto. [D] Sulla parte che è tenuta al pagamento delle spese processuali del terzo chiamato in garanzia dal convenuto.
[A] Sulla ratio della clausola di un contratto d’appalto pubblico che prevede la limitazione dell’indennizzo dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore in caso di recesso legittimo per ritardo nella consegna dei lavori. [B] Sulla quantificazione degli indennizzi da riconoscere all’appaltatore, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, ove egli eserciti legittimamente il recesso per ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante in materia di appalto pubblico. [C] Sulla necessità che le clausole limitative dell’indennizzo dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore in caso di recesso legittimo per ritardo nella consegna dei lavori siano specificamente approvate ex art. 1341 c.c., con particolare riguardo al caso in cui il contratto d’appalto pubblico sia stato stipulato per atto pubblico con sottoscrizione digitale. [D] Sulla possibilità di qualificare come violazione del dovere di buona fede la condotta della parte che, in sede di stipulazione di contratto d’appalto, ometta di rivelare all’altra circostanze rilevanti di cui è a conoscenza. [E] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di richiedere la liquidazione in via equitativa del danno patito per il ritardo nella consegna dei lavori da parte della p.a. committente e per il mancato svincolo delle polizze in materia di appalti pubblici.