[A] Sulla capacità processuale dell’Ente locale ammesso alla procedura di dissesto nel caso in cui sia stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione. [B] Sull’onere probatorio in materia di indebito oggettivo.
[A] Sui poteri di rappresentanza del direttore dei lavori: gli effetti prodotti dalla sottoscrizione, da parte di quest’ultimo, del preventivo redatto dall’Appaltatore per la realizzazione di lavori in materia di Appalto pubblico. [B] Sulla sussidiarietà e sulle differenze tra l’azione di indebito oggettivo e quella di ingiustificato arricchimento. [C] Sui caratteri di specialità che contraddistinguono l’azione di ingiustificato arricchimento esperita nei confronti della Pubblica Amministrazione rispetto al rimedio generale. [D] Sulla quantificazione dell’obbligo restitutorio, per ingiustificato arricchimento, accertato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
[A] Sulla demarcazione tra Appalto pubblico e Concessione di servizi alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea; [B] Sull’ambito di applicabilità del divieto di concessione di aree per sepolture private, ai sensi dell’art. 92, co. 4 del D.P.R. 285/1990; [C] Sulle condizioni necessarie ai fini dell’esperibilità dell’azione di ripetizione dell’indebito e sull’azione esperibile in caso di assenza di presupposti di cui all’art. 2033 c.c.; [D] Sui soggetti ed i limiti che operano in materia di richiesta di prestazioni o servizi non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato per gli Enti pubblici locali: il rapporto del privato con l’aministratore o il funzionario responsabile ed il ruolo dell’Amministrazione; [E] Sull’ambito di applicabilità del principio secondo cui l’esercizio dell’azione di responsabilità diretta contro amministratori e funzionari pubblici ex art. 23 L. 144/1989 esclude l’esperibilità di azione di arricchimento senza causa verso l’Ente pubblico; [F] Sul rapporto tra azione di ingiustificato arricchimento e le altre azioni esperibili; [G] Sulla delimitazione della responsabilità precontrattuale in materia di invalidità negoziale