Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
CODICE CIVILE. Art. 1341 (Condizioni generali di contratto)
Tribunale di Bari, 29 maggio 2024
[A] Premessi i principi concernenti la portata probatoria della fattura circa l’esistenza del credito, sulla (in)idoneità della stessa a dimostrare la congruità del pagamento richiesto dall’appaltatore al committente e sulla (ir)rilevanza in tal senso dell’inserimento della fattura nelle scritture contabili della committente in tema di appalto. [B] Sulle finalità dell’istituto della riserva in materia di appalti pubblici. [C] Sull’(in)applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341, co. 2 c.c. al caso in cui un contratto d’appalto pubblico richiami nella sua interezza il capitolato generale d’appalto come parte integrante del contratto. [D] Premessa l’individuazione delle pretese che devono essere oggetto di riserve e delle modalità di iscrizione delle medesime, sull’obbligo dell’appaltatore di confermare la riserva all’atto della sottoscrizione del conto finale.
Tribunale di Ascoli Piceno, 21 novembre 2023
[A] Sulla ratio della clausola di un contratto d’appalto pubblico che prevede la limitazione dell’indennizzo dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore in caso di recesso legittimo per ritardo nella consegna dei lavori. [B] Sulla quantificazione degli indennizzi da riconoscere all’appaltatore, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, ove egli eserciti legittimamente il recesso per ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante in materia di appalto pubblico. [C] Sulla necessità che le clausole limitative dell’indennizzo dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore in caso di recesso legittimo per ritardo nella consegna dei lavori siano specificamente approvate ex art. 1341 c.c., con particolare riguardo al caso in cui il contratto d’appalto pubblico sia stato stipulato per atto pubblico con sottoscrizione digitale. [D] Sulla possibilità di qualificare come violazione del dovere di buona fede la condotta della parte che, in sede di stipulazione di contratto d’appalto, ometta di rivelare all’altra circostanze rilevanti di cui è a conoscenza. [E] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di richiedere la liquidazione in via equitativa del danno patito per il ritardo nella consegna dei lavori da parte della p.a. committente e per il mancato svincolo delle polizze in materia di appalti pubblici.
Corte d’Appello di Roma, 24 maggio 2023
[A] Sulla necessità, nei contratti pubblici, di approvare specificamente per iscritto le clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341, co. 2 c.c.. [B] Sull’obbligo motivazionale posto in capo al Giudice che aderisca alle conclusioni del c.t.u. con particolare riguardo alle contrarie allegazioni del c.t.p.. [C] Sulle conseguenze dell’inserimento, in un contratto d’appalto pubblico, della clausola che riproduce il contenuto dell’art. 1 del d.p.r. 1063/1962 con la quale l’appaltatore dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull’esecuzione dell’opera.
Tribunale di Napoli, 23 gennaio 2023
[A] Sul principio secondo cui la competenza del Giudice si determina sulla base della domanda attorea. [B] Sui casi in cui, ai fini di evitare che la clausola arbitrale venga considerata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c., è necessaria la specifica sottoscrizione di suddetta clausola.
Tribunale di Barcellona Pozzo di Grotto, 2 novembre 2022
[A] Sulla giurisdizione in materia di esecuzione di un contratto d’Appalto pubblico. [B] Sulle conseguenze della violazione del riparto di competenza tra sede centrale e sede distaccata del Tribunale ordinario. [C] Sull’(in)applicabilità dell’art. 1341 c.c. ai contratti stipulati con la P.A.. [D] Sull’(in)validità della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nei contratti stipulati con la P.A.. [E] Sulla forma con cui la P.A. può validamente manifestare la volontà di obbligarsi. [F] Sull’(in)esperibilità dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. in caso di fornitura e servizi prestati in favore degli Enti Locali laddove un funzionario abbia commissionato i lavori senza l’osservanza del procedimento contabile. [G] Sull’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. in caso di fornitura e servizi prestati in favore degli Enti Locali laddove non vi sia un funzionario che abbia commissionato i relativi lavori. [H] Sull’onere probatorio posto in capo al privato che intenda esperire azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. e sulle eccezioni da essa esperibili.
Tribunale di Roma, 20 gennaio 2022
Sugli effetti della sostituzione ex lege di clausole contrattuali in materia di affidamento dell’appaltatore contraente sulle prestazioni già svolte
Tribunale di Vibo Valentia, 30 luglio 2020
[A] Sulla ammissibilità o meno della subordinazione del pagamento del prezzo di appalto alla effettiva erogazione dei finanziamenti statali, [B] Sulla sussistenza o meno della responsabilità della Stazione Appaltante per ritardi nei pagamenti dovuti al ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico. [C] Sulla responsabilità dell’ente finanziatore per ritardati pagamenti e sulla fondatezza o meno della richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo. [D] Sulla disciplina di termini e modalità di pagamento applicabile agli appalti pubblici (d.lgs. n. 231/2002). [E] Sulla nullità o meno della clausola del contratto d’appalto limitativa dell’applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 in caso di ritardati pagamenti anche dovuti a ritardi dell’ente finanziatore
Lodo Arbitrale, 19 maggio 2014
Sulla efficacia o meno della clausola compromissoria contenuta nella convenzione CONSIP, cui la Stazione Appaltante ha aderito, in caso di mancata sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Lodo Arbitrale, 15 maggio 2014
[A] Sui criteri interpretativi della clausola compromissoria al fine di verificare la ritualità o meno dell'arbitrato. [B] Sulla necessità o meno della espressa sottoscrizione della clausola compromissoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. [C] Sulle modalità di nomina del terzo arbitro ai sensi dell'art. 241 del codice dei contratti e sulla natura rituale o meno dell'arbitrato ivi disciplinato. [D] Sulla possibilità o meno che la CTU possa costituire fonte di prova nel processo
Lodo Arbitrale, 24 settembre 2012
[A] Sulla possibilità o meno che la clausola compromissoria contenuta in un disciplinare di incarico possa ritenersi invalida e inefficace, in quanto non formalizzata nei modi inderogabilmente richiesti per le cc.dd. clausole vessatorie dall'art. 1341 c.c.. [B] Sulla ammissibilità o meno della CTU finalizzata a valutare il quantum del compenso professionale richiesto dal professionista incaricato e sui criteri considerati dal collegio per tale valutazione. [C] Sulla spettanza o meno della rivalutazione monetaria sui crediti per onorari del professionista e sull'onere della prova sul punto. [D] Sulla spettanza o meno degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 sugli onorari del professionista e sulla decorrenza degli stessi
Lodo Arbitrale, 11 ottobre 2011
[A] Sulla possibilità o meno della Stazione Appaltante di declinare la competenza arbitrale e sui limiti a tale potere, secondo quanto dispone(vano) gli artt. 46 e 47, comma 2, del d.P.R. n. 1063 del 1962. [B] Sulla possibilità o meno che la clausola compromissoria possa essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto assimilabile ad una clausola vessatoria e, pertanto, soggetta a specifica sottoscrizione. [C] Sull'obbligo di avvertire l'Autorità di Vigilanza quando il periodo di sospensione supera un quarto del tempo contrattuale, sugli orientamenti dell'Autorità in merito alle motivazioni e sulla estensibilità di detto obbligo anche alle ipotesi di anomalo andamento dei lavori. [D] Sulla ammissibilità o meno della domanda contenuta nelle conclusioni espressa con la formula generica «o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia» e sulla necessità o meno di precisare la domanda all'esito dell'istruttoria
Lodo Arbitrale, 28 luglio 2011
[A] Sulla necessità o meno della doppia sottoscrizione, ex artt. 1341 e 1342 cod. civ., per la validità della clausola compromissoria inserita nel contratto d'appalto. [B] Sui comportamenti tenuti dalle parti all'avvio del giudizio arbitrale che sono rilevanti a conferma della volontà di deferire la controversia al Collegio Arbitrale. [C] Sulla valenza confessoria o meno di quanto dichiarato tra le parti in sede transattiva. [D] Sulla efficacia o meno di un atto di risoluzione consensuale stipulato tra le parti, laddove sia stato preceduto da formale diffida ex art 1454 c.c. da parte dell'Impresa nel caso il Collegio Arbitrale accerti l'inadempimento della Stazione Appaltante. [E] Sulle ipotesi di "grave inadempimento". [F] Sugli obblighi della Stazione Appaltante riguardo alla reale esecutività del progetto messo a gara, sulla messa a disposizione delle aree di cantiere e sulla celerità della redazione della necessaria perizia di variante. [G] Sulla tipologia di danni risarcibili in caso di anomalo andamento dell'appalto dovuto a responsabilità della Stazione Appaltante e sulla possibilità o meno di una risarcibilità solo parziale nel caso in cui la sospensione duri alcuni anni. [H] Sulla spettanza o meno di interessi e rivalutazione monetaria sugli importi liquidati dal Collegio a titolo di mancato utile per i lavori non eseguiti in ragione della dichiarata risoluzione del contratto. [I] Sulla ammissibilità o meno di una condanna condizionata del Committente a manlevare e tenere indenne l'Impresa dalle eventuali richieste risarcitorie e indennitarie da parte di terzi, in caso di anomalo andamento dei lavori, seguito da risoluzione del contratto
T.A.R. Piemonte, Sezione I, 5 maggio 2010
L’amministrazione può invocare circostanze in base alle quali la stessa chiederà che i propri creditori tollerino quelle medesime dilazioni nei pagamenti che essa ad esempio subisce dai propria debitori
Lodo Arbitrale, 14 luglio 2009
[A] Sulla validità o meno della clausola arbitrale contenuta del capitolato speciale d’appalto qualora la stessa non sia stata espressamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. [B] Sul contratto di appalto stipulato nella forma “pubblico amministrativa” e sulla necessità o meno che talune clausole siano espressamente approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. [C] Sul termine di 20 giorni di cui all'articolo 810, 1 comma, c.p.c. per la nomina dell’arbitro da parte del convenuto. [D] Sugli oneri che gravano sulle parti riguardo all’esperimento del tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del codice. [E] Sulla necessità o meno di accertare se l'Impresa abbia o meno sottoscritto con riserva lo stato finale ed esplicato le relative riserve, nei termini di legge, laddove il conto finale sia stato redatto dopo che l'Impresa aveva già proposto il giudizio arbitrale. [F] Sul valore della dichiarazione resa dall’appaltatore ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. 554 del 1999. [G] Sulla relazione tra la sorpresa geologica di cui al comma 2 dell’art. 1664 c.c. e le indagini geognostiche che l’amministrazione deve effettuare per la redazione del progetto esecutivo. [H] Rientra tra gli oneri dell'appaltatore esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo. [I] Sulla quantificazione dell’equo compenso che spetta all’appaltatore in caso di sorpresa geologica ai sensi del secondo comma dell’art. 1664 c.c. [L] Qualora le parti di un contratto ne invochino la risoluzione per inadempimento, senza che nessuna riesca a provare l'inadempimento dell'altra, il contratto deve ritenersi risolto per mutuo dissenso
Lodo Arbitrale, 25 novembre 2008
[A] Sulla possibilità o meno da parte dell’amministrazione di invocare l’art. 1341 per escludere la competenza arbitrale, rilevando la mancata sottoscrizione della specifica clausola compromissoria. [B] La clausola compromissoria preserva la propria validità a prescindere dalla nullità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, del negozio cui accede