Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
D.M. 145.2000. Art. 10 (Variazione al progetto appaltato)
Corte d’Appello di Milano, 10 novembre 2021
Sul soggetto a carico del quale ricadono le spese per le variazioni necessarie al progetto in materia di contratto d’Appalto pubblico
Lodo Arbitrale, 10 dicembre 2013
[A] Sulla definizione di "project financing". [B] Sugli accertamenti necessari da parte del Giudice in caso di diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ.. [C] Sulle differenze tra progetto esecutivo e progetto definitivo e sulla possibilità o meno di sopperire alle lacune del progetto definitivo con il progetto esecutivo
Lodo Arbitrale, 27 novembre 2013
[A] Sull'onere della prova posto a carico dell'Impresa e sulla natura della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).[B] Sulla prevalenza di quanto previsto dagli atti di gara rispetto alle modifiche normative intervenute successivamente. [C] Sui limiti alla possibilità di modificare il contratto dopo l'aggiudicazione.
Lodo Arbitrale, 27 settembre 2012
[A] Sulla rilevanza o meno delle modifiche sopravvenute al Capitolato Generale delle Opere Pubblice e degli interventi abrogativi della Corte Costituzionale, laddove la convenzione stipulata tra le parti richiami la disciplina dettata nel capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso. [B] Sul termine posto al convenuto per declinare la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 47 del Capitolato Generale, dopo la sentenza della Corte Cost. n. 152 del 1996. [C] Sulla evoluzione normativa dell'istituto del "prezzo chiuso" e sul criterio legale di quantificazione attraverso l'applicazione del metodo globale e non di quello a scalare
Lodo Arbitrale, 23 giugno 2010
[A] Nel nostro sistema non possono trovare ingresso varianti disposte per "opportunità o convenienza" dell'impresa appaltatrice. [B] Le varianti progettuali non possono essere introdotte dal direttore lavori con un ordine di servizio. [C] La sottoscrizione "senza alcuna eccezione" dell'atto di sottomissione comporta la rinunzia a contestare solo il contenuto dell'atto. [D] La sola sottoscrizione del verbale di concordamento di nuovi prezzi da parte dell'impresa non fa sorgere in capo alla stessa l'obbligo di eseguire le opere
Lodo Arbitrale, 29 aprile 2010
[A] Sul caso in cui i termini per la conclusione dell’accordo bonario scadano dopo la notifica della domanda di arbitrato ma prima della conclusione del procedimento arbitrale. [B] Prima della indizione della gara la stazione appaltante è tenuta a ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata. [C] Sulla dichiarazione ex. Art. 71 del D.P.R. 554 del 1999 resa dall’appaltatore, in sede di gara. [D] Sul caso in cui se in un momento successivo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, e quindi nella concreta fase di esecuzione dei lavori, la variante progettuale introdotta dall'Amministrazione non si riveli idonea a consentire il regolare andamento dell'appalto. [E] Sull’art. 26 della Legge n. 109/1994 secondo il quale l’appaltatore può avvalersi della eccezione di inadempimento e sulle altre ipotesi di risoluzione contrattuale. [F] Sulla risoluzione contrattuale per mutuo dissenso. [G] Sulla la sospensione, ancorché di fatto, dei lavori per lunghi periodi di tempo per esigenze connesse all’approvazione di una variante. [G] Sul risarcimento del danno per mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature stimabile in una media ponderale del 10% annuo
Lodo Arbitrale, 28 settembre 2009
[A] Con l'art. 132, comma 3, del D.lgs 163 del 2006 il legislatore ha voluto evitare il fatto compiuto che qualcuno potrebbe porre in essere una variante senza il consenso e la preventiva, necessaria approvazione scritta della stazione appaltante. [B] Sugli adempimenti che è tenuto ad espletare il Direttore Lavori in caso di errore progettuale. [C] Sulle varianti ordinate dal direttore lavori in violazione di norme imperative e sulla sussistenza o meno di una responsabilità in eligendo ed in vigilando della stazione appaltante
Lodo Arbitrale, 5 febbraio 2009
[A] Sulle sorti della domanda di risoluzione proposta dall’impresa antecedentemente rispetto alla risoluzione disposta d'ufficio dal Comune per abbandono del cantiere. [B] Sui casi in cui l’appaltatore, oltre ad essere tenuto a segnalare le inadeguatezze progettuali, è obbligato ad astenersi dall'esecuzione del progetto ed a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. [C] Sul dovere di collaborazione che grava sulla stazione appaltante. [D] Sull’anomalo andamento dei lavori e sulla necessità di riconoscere la sola ritardata percezione dell’utile di impresa oppure anche la mancata percezione dello stesso. [E] Sulle tabelle per valutare la congruenza importo dei lavori - costo della manodopera utilizzate dalle Casse Edili. [F] Sul superamento del quinto del valore di gara per la singola categoria dei lavori e sulla possibilità o meno di riconoscere per ciò solo l'equo compenso. [G] Sulla procedura che deve essere osservata affinché l’appaltatore possa richiedere il riconoscimento di una parte del risparmio conseguito in virtù di una variante migliorativa dallo steso proposta ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 145/2000
Lodo Arbitrale, 29 luglio 2009
[A] Sull’eccezione mossa dall’amministrazione circa il difetto di una procura da parte dell’impresa al geometra che ha iscritto le riserve in contabilità. [B] Sul diritto della stazione appaltante di stralciare parte dei lavori contrattualizzati nei limiti di un quinto e sulla mancata osservanza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 12 del D.M. n. 145/2000 a mente del quale "L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore". [C] Sul momento da cui decorre l’onere di iscrivere riserva in presenza di un fatto continuativo. [D] Sull’ammissibilità o meno di una riserva priva di una quantificazione del danno subito. [E] Sull’anomalo andamento dei lavori causato dalla necessità di eseguire una bonifica degli ordigni bellici. [F] La determinazione a corpo del corrispettivo non comporta l'obbligo dell'appaltatrice di eseguire qualunque tipo di lavorazione
Lodo Arbitrale, 14 ottobre 2008
[A] La dichiarazione dell'impresa resa in sede di gara ex art. 71 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 non costituisce una mera clausola di stile. [B] Sull'equo compenso sulle opere in diminuzione in percentuale superiore al 20% del prezzo contrattuale
Lodo Arbitrale, 1 luglio 2008 n. 88
[A] Sulla dottrina e giurisprudenza riguardo alla figura dei c.d. "lavori extracontrattuali". [B] Sulla nozione di “variazione essenziale” rispetto al progetto approvato
Lodo Arbitrale, 23 giugno 2008 n. 77
[A] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di conservare il registro di contabilità in cantiere. [B] Sull’introduzione di modificazioni ai lavori appaltati effettuate in seguito ad un mero ordine verbale del direttore lavori
Lodo Arbitrale, 11 febbraio 2008 n. 17
[A] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di fornire in visione in sede di gara il computo metrico estimativo. [B] Sui caratteri essenziali dell’appalto “a corpo” e sul suo rapporto con l’esecutività del progetto. [C] Sul livello di adeguatezza del progetto richiesto prima dell’entrata in vigore della l. 109 del 1994. [D] Nell’appalto ”a corpo” non è consentita una determinazione consensuale dell'opera che è invece ammissibile solo in particolari fattispecie, come, ad esempio, l'appalto-concorso, la trattativa privata o il dialogo competitivo. [E] Sul valore del giudizio espresso dall’organo di collaudo riguardo alle riserve dell’impresa. [F] L’esercizio dello "ius variandi" da parte dell’appaltatore è soggetto a particolari condizioni. [G] Sull’ipotesi di lavori meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzati, sulle condizioni che devono sussistere affinché possano essere ammessi in contabilità e sui diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. [H] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori motivata in ordine alla "riscontrata necessità di apportare al contratto alcune modifiche qualitative e quantitative allo scopo di migliorare la funzionalità e la sicurezza dell'installazione del costruendo edificio”. [I] Sui presupposti per l’adozione di una variante migliorativa ai sensi dell’art. 25, comma 3, della l. 109 del 1994