La quantificazione del risarcimento del danno dovuto a seguito della risoluzione per inadempimento opera diversamente rispetto all'indennizzo in caso di recesso previsto dall'art. 134 del D.lgs 163 del 2006
[A] Sulle sorti della domanda di risoluzione proposta dall’impresa antecedentemente rispetto alla risoluzione disposta d'ufficio dal Comune per abbandono del cantiere. [B] Sui casi in cui l’appaltatore, oltre ad essere tenuto a segnalare le inadeguatezze progettuali, è obbligato ad astenersi dall'esecuzione del progetto ed a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. [C] Sul dovere di collaborazione che grava sulla stazione appaltante. [D] Sull’anomalo andamento dei lavori e sulla necessità di riconoscere la sola ritardata percezione dell’utile di impresa oppure anche la mancata percezione dello stesso. [E] Sulle tabelle per valutare la congruenza importo dei lavori - costo della manodopera utilizzate dalle Casse Edili. [F] Sul superamento del quinto del valore di gara per la singola categoria dei lavori e sulla possibilità o meno di riconoscere per ciò solo l'equo compenso. [G] Sulla procedura che deve essere osservata affinché l’appaltatore possa richiedere il riconoscimento di una parte del risparmio conseguito in virtù di una variante migliorativa dallo steso proposta ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 145/2000
[A] Sul termine decadenziale di cui all'art. 33, c. 2, del D.M. 145 del 2000 per promuove l’arbitrato in caso di mancato accordo bonario. [B] Sulla mancata sottoscrizione del conto finale o sulla sottoscrizione senza che l’appaltatore confermi le domande già formulate nel registro di contabilità. [C] Sul caso in cui, nel contesto dell'economia del contratto, la parte ineseguita sia di per sé obbiettivamente esigua se rapportata all'economia complessiva della prestazione. [D] Sul caso in cui la Stazione appaltante approva una perizia di variante fissando un termine incongruo per la realizzazione delle nuove opere. [E] Sul diritto potestativo esercitabile dalla stazione appaltante con la riduzione di un quinto dell’importo contrattuale