Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di opere pubbliche di sospendere l’esecuzione dei lavori in caso di ritardo nell’approvazione di una perizia di variante.
Premessi i limiti e le procedure con cui il direttore dei lavori può disporre modifiche al progetto esecutivo alla luce dell’art. 5 dell’All. II.14 al d.lgs. 36/2023, sulla (im)possibilità per l’appaltatore di opere pubbliche di richiedere compensi o indennizzi alla stazione appaltante per l’esecuzione di varianti disposte dal direttore dei lavori senza la previa autorizzazione della medesima stazione appaltante.
[A] Sull’(in)esistenza, negli appalti pubblici disciplinati dai codici degli appalti anteriori al d.lgs. 36/2023, di un diritto dell’appaltatore alla rinegoziazione del contratto per sopravvenute circostanze imprevedibili che alterino l’equilibrio contrattuale. [B] Sulla rilevanza delle dichiarazioni formali rese dall’operatore economico nella fase di scelta del contraente di un contratto d’appalto pubblico, con particolare riguardo a quelle di aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi e di aver esaminato gli elaborati progettuali. [C] Sulla funzione del computo metrico, del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi negli appalti pubblici con particolare riferimento alla formulazione del preventivo da porre alla base della delibera di approvazione della spesa e del prezzo da porre a base della gara. [D] Sulle conseguenze, in caso di contratto d’appalto a corpo, della difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico.