Lodi arbitrali
CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede)
CODICE CIVILE. Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore)
Riservato agli abbonati
Sul necessario rispetto dei principi di correttezza e della buona fede ex art. 1375 cod. civ. nella esecuzione del contratto e sull'obbligo posto in capo all'appaltatore di non aggravare il proprio danno ex art. 1227, comma 2, cod. civ., anche sulla base della giurisprudenza comunitaria.
Altre questioni
- Sugli obblighi posti a carico della Stazione Appaltante di assicurare l'effettiva disponibilità delle aree consegnate e di eliminare tempestivamente gli eventuali ostacoli impeditivi sulle medesime gravanti.
- e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 13 dicembre 2012