Sul necessario rispetto dei principi di correttezza e della buona fede ex art. 1375 cod. civ. nella esecuzione del contratto e sull'obbligo posto in capo all'appaltatore di non aggravare il proprio danno ex art. 1227, comma 2, cod. civ., anche sulla base della giurisprudenza comunitaria.
Premassima
a) Sul necessario rispetto dei principi di correttezza e della buona fede ex art. 1375 cod. civ. nella esecuzione del contratto e sull'obbligo posto in capo all'appaltatore di non aggravare il proprio danno ex art. 1227, comma 2, cod. civ., anche sulla base della giurisprudenza comunitaria.
b) Sugli obblighi posti a carico della Stazione Appaltante di assicurare l'effettiva disponibilità delle aree consegnate e di eliminare tempestivamente gli eventuali ostacoli impeditivi sulle medesime gravanti.
c) Sui danni risarcibili dalla Stazione Appaltante per i pregiudizi subiti dall'Appaltatore in conseguenza della protrazione del tempo contrattuale dovuta a violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della Stazione Appaltante.
d) Segue: spese generali.
e) Segue: mancato ammortamento dei mezzi d'opera e all'onere per personale. [F] Segue: mancato utile e onere della prova. [G] Segue: ritardata percezione dell'utile. [H] Segue: interessi e rivalutazione monetaria. [I] Sui limiti all'obbligo di manutenzione delle opere da parte dell'Appaltatore fino all'espletamento del collaudo e sul diritto al risarcimento degli oneri sostenuti in caso di ritardata emissione del collaudo
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