Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
D.LGS 81.2008. Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento)
Cassazione Penale, 19 ottobre 2023
[A] Sugli elementi necessari ai fini della verifica della ricorrenza del rischio interferenziale, da cui sorge per il committente l’obbligo di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori di un appalto su cui operino più imprese. [B] Sugli obblighi ed i poteri del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e sul significato della nozione di “alta vigilanza” che ad esso compete, con particolare riguardo alla distinzione tra rischio generico e rischio specifico dell’attività dell’impresa appaltatrice. [C] Sul potere/dovere del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente ai sensi dell'art. 92, co. 1, lett. f), d.lgs. 81/2008, con particolare riguardo al rischio interferenzale ed alla possibilità di essere chiamato a rispondere per colpa in omissione ove rimanga inerte. [D] Sui presupposti necessari ai fini di individuare il nesso di causalità nel reato colposo omissivo improprio. 
Lodo Arbitrale, 21 luglio 2011
[A] Sui limiti alla possibilità della Stazione Appaltante di declinare la competenza arbitrale. [B] Sulla applicabilità o meno del Decreto legislativo n. 494 del 1996 in materia di sicurezza sul lavoro (con relativi oneri a carico dell'Impresa) anche ai contratti d'appalto stipulati prima della sua entrata in vigore. [C] Sulla spettanza o meno degli interessi per ritardata contabilizzazione, sulle modalità di calcolo degli stessi e sulla necessità o meno della messa in mora da parte dell'Impresa
Lodo Arbitrale, 24 settembre 2010
[A] Sulla differenza tra gli oneri della sicurezza derivanti da costi cosiddetti “ex lege” o “generali” e gli ulteriori costi cosiddetti “contrattuali” o “speciali”. [B] Affinché l’impresa possa richiedere i maggiori costi sostenuti per oneri della sicurezza è necessario che venga appovata una specifica perizia di variante
Corte di Giustizia, 7 ottobre 2010
[A] Il diritto comunitario non consente che una normativa nazionale (D.lgs 626/94 prima e D.lgs 81 del 2008 ora), nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori. [B] Non è legittima una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva