Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 21 marzo 2024
[A] Sul riparto di giurisdizione in tema di azione per il recupero del credito per i lavori eseguiti in relazione ad un contratto d’appalto di opere pubbliche. [B] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che intenda far valere in giudizio le pretese derivanti dalle riserve apposte. [C] Sui termini entro cui l’appaltatore è tenuto ad apporre le riserve relative ai danni subiti per la sospensione dei lavori disposta dall’amministrazione ove manchi il verbale di sospensione ed in caso di fatti produttivi di danno continuativo. [D] Sull’onere dell’appaltatore di quantificare immediatamente le pretese rappresentate mediante riserva e sulle modalità con cui la riserva deve essere apposta in caso di fatti produttivi di danno continuativo o non immediatamente quantificabile. [E] Sui costi che devono essere ricompresi in quelli di sicurezza ai fini dello scorporo dall’importo assoggettato a ribasso d’asta, con particolare riguardo alla voce “ponteggi” ed in generale alle opere provvisionali quali puntelli, armature, centine, trabattelli, ponti su cavalletto, parapetti nonché alla voce “armatura di protezione dello scavo” ed agli adempimenti previsti dal Titolo I del d.lgs 81/2008 e s.m.i..
Corte d’Appello di Messina, 6 febbraio 2024
[A] Premesso l’inquadramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento negli appalti pubblici, sull’onere della stazione appaltante - per il tramite del coordinatore per l’esecuzione dei lavori - di aggiornare periodicamente e tempestivamente il PSC in base alle esigenze di cantiere pena la responsabilità, nei confronti dell’impresa appaltatrice, per i maggiori oneri da quest’ultima sostenuti. [B] Sull’obbligo della stazione appaltante, in tema di appalto di opere pubbliche, di consegnare all’appaltatore l’area destinata all’esecuzione dei lavori libera da impedimenti, pena risarcimento dei danni. [C] Sulla corretta modalità di apposizione delle riserve e sulle pretese dell’appaltatore che devono necessariamente esserne oggetto, con particolare riguardo ai maggiori costi sopportati per l’adozione delle misure previste dal piano di sicurezza in tema di appalti pubblici.
Cassazione Penale, 19 ottobre 2023
[A] Sugli elementi necessari ai fini della verifica della ricorrenza del rischio interferenziale, da cui sorge per il committente l’obbligo di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori di un appalto su cui operino più imprese. [B] Sugli obblighi ed i poteri del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e sul significato della nozione di “alta vigilanza” che ad esso compete, con particolare riguardo alla distinzione tra rischio generico e rischio specifico dell’attività dell’impresa appaltatrice. [C] Sul potere/dovere del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente ai sensi dell'art. 92, co. 1, lett. f), d.lgs. 81/2008, con particolare riguardo al rischio interferenzale ed alla possibilità di essere chiamato a rispondere per colpa in omissione ove rimanga inerte. [D] Sui presupposti necessari ai fini di individuare il nesso di causalità nel reato colposo omissivo improprio.
Lodo Arbitrale, 21 luglio 2011
[A] Sui limiti alla possibilità della Stazione Appaltante di declinare la competenza arbitrale. [B] Sulla applicabilità o meno del Decreto legislativo n. 494 del 1996 in materia di sicurezza sul lavoro (con relativi oneri a carico dell'Impresa) anche ai contratti d'appalto stipulati prima della sua entrata in vigore. [C] Sulla spettanza o meno degli interessi per ritardata contabilizzazione, sulle modalità di calcolo degli stessi e sulla necessità o meno della messa in mora da parte dell'Impresa
Lodo Arbitrale, 24 settembre 2010
[A] Sulla differenza tra gli oneri della sicurezza derivanti da costi cosiddetti “ex lege” o “generali” e gli ulteriori costi cosiddetti “contrattuali” o “speciali”. [B] Affinché l’impresa possa richiedere i maggiori costi sostenuti per oneri della sicurezza è necessario che venga appovata una specifica perizia di variante
Corte di Giustizia, 7 ottobre 2010
[A] Il diritto comunitario non consente che una normativa nazionale (D.lgs 626/94 prima e D.lgs 81 del 2008 ora), nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori. [B] Non è legittima una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva