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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini

D.LGS 81.2008. Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

3 articoli su questo argomento.

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Sugli elementi necessari ai fini della verifica della ricorrenza del rischio interferenziale, da cui sorge per il committente l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori di un appalto su cui operino più imprese.

Altre questioni
  • Sugli obblighi ed i poteri del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e sul significato della nozione di “alta vigilanza” che ad esso compete, con particolare riguardo alla distinzione tra rischio generico e rischio specifico dell'attività dell'impresa appaltatrice.
  • e altre 2 questioni
Cassazione Penale, 19 ottobre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 novembre 2023

Non esiste un obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori.

Altre questioni
  • Il dovere del committente è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 9 luglio 2009 francesco · pubblicato il 4 settembre 2009