Sull'applicabilità del d.lgs. 231/2002, in tema di interessi moratori dovuti per il ritardo nei pagamenti, agli appalti di opera pubblica.
Premassima
a) Sull'applicabilità del d.lgs. 231/2002, in tema di interessi moratori dovuti per il ritardo nei pagamenti, agli appalti di opera pubblica.
b) Premessa in generale l'(im)possibilità per il committente pubblico di invocare l'esonero da responsabilità per il ritardato pagamento dei compensi all'appaltatore in caso di mancata erogazione di un finanziamento, sulla convenzione con l'ente finanziatore o sul patto con l'impresa appaltatrice che la p.a. può stipulare per escludere la predetta responsabilità.
c) Sulla (im)possibilità per il committente pubblico che abbia versato somme all'appaltatore a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal ritardato pagamento del corrispettivo, in assenza di una specifica convenzione, di rivalersi sull'ente finanziatore che abbia differito l'erogazione di un finanziamento.
d) Sulle circostanze, nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010, idonee a legittimare la sospensione di lavori pubblici.
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