[A] Sulle conseguenze determinate, anche con riferimento ai termini prescrizionali del credito dell’appaltatore, dall’inutile decorso del termine per l’esecuzione del collaudo negli appalti pubblici con riguardo al diritto dell’appaltatore di richiedere il pagamento del saldo e delle ritenute effettuate dalla p.a. nonché la restituzione della cauzione definitiva, l’estinzione delle garanzie prestate ed il risarcimento dei danni per spese di custodia, manutenzione dell’opera, smobilitazione del cantiere ed altre maggiori spese. [B] Sul momento da cui, negli appalti pubblici, decorrono gli interessi di mora sulla rata di saldo in caso di ritardo nell’esecuzione del collaudo. [C] Sull’assoggettabilità alla disciplina degli interessi delle ritenute a garanzia effettuate dalla stazione appaltante sui SAL nel corso di un appalto pubblico.
Premessa la disciplina inerente il termine di effettuazione del collaudo nella vigenza del d.lgs. 50/2016 e del d.p.r. 207/2010, sull’individuazione delle obbligazioni poste a carico della stazione appaltante in tema di collaudo avuto riguardo al divieto di ritardarlo sine die, alle conseguenze del ritardo ed agli strumenti che l’appaltatore può in tal caso attivare, alla sorte della cauzione definitiva prestata ed all’esigibilità dei compensi dovuti per le opere eseguite ove il collaudo venga ritardato oltre i tempi normativamente prescritti.