Sui limiti alla possibilità del creditore del fallito di eccepire un controcredito in compensazione e sulla qualificazione di tale domanda come eccezione riconvenzionale (ammissibile) o domanda riconvenzionale (inammissibile).
Premassima
a) Sui limiti alla possibilità del creditore del fallito di eccepire un controcredito in compensazione e sulla qualificazione di tale domanda come eccezione riconvenzionale (ammissibile) o domanda riconvenzionale (inammissibile).
b) Sulla distinzione tra l'istituto della compensazione, che richiede apposita eccezione di parte o domanda riconvenzionale, ed un mero rapporto di dare ed avere, nel quale vi è automatica elisione dei rispettivi crediti.
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