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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Corti di Appello Fallimento CODICE CIVILE. Art. 1241 (Estinzione per compensazione) CODICE CIVILE. Art. 1243 (Compensazione legale e giudiziale) Riservato agli abbonati

Sui limiti alla possibilità del creditore del fallito di eccepire un controcredito in compensazione e sulla qualificazione di tale domanda come eccezione riconvenzionale (ammissibile) o domanda riconvenzionale (inammissibile).

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sui limiti alla possibilità del creditore del fallito di eccepire un controcredito in compensazione e sulla qualificazione di tale domanda come eccezione riconvenzionale (ammissibile) o domanda riconvenzionale (inammissibile).

Corte d'Appello di Cagliari, 14 dicembre 2021 · Avv. Claudio Bargellini · 29 dicembre 2021

Premassima

a) Sui limiti alla possibilità del creditore del fallito di eccepire un controcredito in compensazione e sulla qualificazione di tale domanda come eccezione riconvenzionale (ammissibile) o domanda riconvenzionale (inammissibile).

b) Sulla distinzione tra l'istituto della compensazione, che richiede apposita eccezione di parte o domanda riconvenzionale, ed un mero rapporto di dare ed avere, nel quale vi è automatica elisione dei rispettivi crediti.

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Oggetto: Sui limiti alla possibilità del creditore del fallito di eccepire un controcredito in compensazione e sulla qualificazione di tale domanda come eccezione riconvenzionale (ammissibile) o domanda riconvenzionale (inammissibile).

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