[A] Sulla necessità, ai fini della valida conclusione di un contratto di subappalto, che, nella vigenza sia del d.lgs. 50/2016 che del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante autorizzi il subappalto. [B] Premesso l’obbligo dell’appaltatore di opere pubbliche di trasmettere al subappaltatore l’autorizzazione al subappalto ricevuta dalla stazione appaltante, sulla (im)possibilità per il subappaltatore di procedere ai lavori ove non abbia ricevuto la predetta autorizzazione e sull’idoneità della mancata comunicazione dell’autorizzazione ad integrare un inadempimento grave dell’appaltatore. [C] Sull’onere del subappaltatore, che intenda chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito della risoluzione del contratto di subappalto per mancata ricezione dall’appaltatore di opere pubbliche dell’autorizzazione allo stesso, di attivarsi sollecitando l’appaltatore e contattando la stazione appaltante.
[A] Sulla portata della previsione, contenuta nell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e poi trasfusa nell’art. 119, co. 11 del d.lgs. 36/2023, secondo cui in caso di inadempimento dell’appaltatore la committenza è tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite, con particolare riguardo al ruolo della stazione appaltante: semplice funzione solutoria o co-debitore che risponde in via sussidiaria all’obbligazione di pagamento prevista dal contratto di subappalto? [B] Sull’(in)applicabilità, in caso di fallimento dell’appaltatore, dell’obbligo della stazione appaltante, previsto in caso di inadempimento dell’appaltatore dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e poi dal co. 11 dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, di corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite.