Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
D.LGS 50.2016. Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori)
Tribunale di Rimini, 14 gennaio 2026
[A] Sulla facoltà delle imprese riunite in A.T.I. - aggiudicataria di un appalto pubblico - di agire direttamente nei confronti della p.a. committente per la riscossione dei crediti nascenti dall’appalto in ipotesi di fallimento della capogruppo e sulle quote di corrispettivo che in tal caso possono essere richieste dalle mandanti e dalla curatela della mandataria. [B] Sull’onere della stazione appaltante di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, nel caso di specie nella vigenza del d.lgs. 50/2016, avuto riguardo al livello di approfondimento di cui il progetto deve essere provvisto ed ai limiti entro cui l’appaltatore è tenuto a sopperire alle evenutali mancanze progettuali. [C] Sulle conseguenze di un progetto esecutivo gravemente viziato: nullità dell’accordo negoziale o esclusivamente inadempimento contrattuale?  [D] Sulla facoltà dell’appaltatore di opere pubbliche di invocare la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento sulla base della disciplina civilistica anche in presenza di un provvedimento di rescissione adottato dalla p.a. committente. [E] Premesso l’effetto restitutorio per equivalente determinato dalla risoluzione di un contratto d’appalto ed il relativo credito restitutorio che sorge a favore dell’appaltatore, sui criteri di determinazione del valore delle opere realizzate dall’impresa ai fini della quantificazione dell’importo che il committente è tenuto a versargli. [F] Sull’individuazione, in generale, dei danni di cui l’appaltatore ha diritto al risarcimento in caso di risoluzione per inadempimento del committente. [G] Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione di un contratto d’appalto di opere pubbliche. [H] Sul parametro che deve essere utilizzato, anche nella vigenza dell’odierno d.lgs. 36/2023, per la quantificazione del lucro cessante che la stazione appaltante è tenuta a risarcire all’appaltatore nell’ipotesi di risoluzione di un contratto d’appalto pubblico per inadempimento della p.a. committente. [I] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore di opere pubbliche che chieda il risarcimento del danno curriculare in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico per inadempimento della p.a. committente.