[A] Sulla natura di mera ripartizione degli affari interni all’uffico giudiziario del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia d’impresa. [B] Sull’(in)applicabilità alle controversie insorte tra appaltatore e subappaltatore della competenza speciale delle sezioni specializzate prevista dall’art. 3, co. 2, lett. f) del d.lgs. 168/2003 per gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria. [C] Sulla (im)possibilità, nell’appalto di opere pubbliche stipulato a mezzo di rappresentante, di realizzare la contemplatio domini mediante comportamento concludente e sulla sorte del subappalto stipulato nelle medesime forme. [D] Sulla facoltà delle imprese riunite in A.T.I. di prevedere pattiziamente specifiche modalità di gestione del mandato collettivo nei rapporti coi terzi, con particolare riguardo alla legittimità della clausola che autorizzi la mandataria capogruppo a stipulare direttamente contratti di subappalto efficaci nella sfera giuridica delle società mandanti. [E] Sull’idoneità della ricognizione del credito effettuata da solo uno dei condebitori in solido a costituire elemento di prova della sussistenza del debito nei confronti degli altri condebitori. [F] Sull’applicabilità ai contratti d’appalto di opere pubbliche della diciplina prevista dal d.lgs. 231/2002 in tema di interessi moratori per ritardato pagamento del prezzo. [G] Sul soggetto su cui ricadono le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia in caso di rigetto della domanda principale.
SENTENZA N. ****
[A] Come affermato dalla Corte di cassazione in funzione nomofilattica, «[i]l rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affar...