Premessa la forma che i contratti pubblici devono rivestire a pena di nullità, sulla (im)possibilità di ritenerla rispettata richiamando la sola delibera dell'organo che ha autorizzato la prestazione, sulla (im)possibilità di sanarne la mancanza mediante successive convalide, ratifiche o comportamenti attuativi, sulle modalità con cui essa deve essere dimostrata in giudizio, sul soggetto sui cui ricade l'onere di provarla in caso di inadempimento dell'ente pubblico e sulla sua (in)derogabilità per volontà delle parti.
Premassima
a) Premessa la forma che i contratti pubblici devono rivestire a pena di nullità, sulla (im)possibilità di ritenerla rispettata richiamando la sola delibera dell'organo che ha autorizzato la prestazione, sulla (im)possibilità di sanarne la mancanza mediante successive convalide, ratifiche o comportamenti attuativi, sulle modalità con cui essa deve essere dimostrata in giudizio, sul soggetto sui cui ricade l'onere di provarla in caso di inadempimento dell'ente pubblico e sulla sua (in)derogabilità per volontà delle parti.
b) Sui limitati casi in cui è possibile avvalersi della proroga tecnica dei contratti pubblici.
c) Sul divieto per la stazione appaltante di frazionare gli importi di un affidamento al fine di sottrarlo all'applicazione di una o più disposizioni previste in tema di appalti pubblici.
d) Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di opere pubbliche di agire nei confronti della p.a. ai sensi dell'art. 2041 c.c. in mancanza di contratto scritto.
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