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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Tribunali Giurisdizione D.Lgs. 267.2000 Art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle procedure di evidenza pubblica, con particolare riguardo alla fase successiva alla stipulazione del contratto pubblico.

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle procedure di evidenza pubblica, con particolare riguardo alla fase successiva alla stipulazione del contratto pubblico.

Tribunale di Spoleto, 22 gennaio 2024 · Avv. Claudio Bargellini · 29 maggio 2024

Premassima

a) Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle procedure di evidenza pubblica, con particolare riguardo alla fase successiva alla stipulazione del contratto pubblico.

b) Sugli elementi sulla base dei quali si determina il riparto di giurisdizione: prospettazione delle parti o petitum sostanziale?

c) Sulla distinzione tra carenza di legittimazione ad agire e titolarità attiva o passiva del rapporto.

d) Sul rapporto che sorge tra il dipendente pubblico, che abbia stipulato un contratto in violazione delle regole di contabilità pubblica, ed il contraente privato e sulla (im)possibilità per il privato che abbia eseguito prestazioni a favore della p.a. di agire nei confronti di quest'ultima per indebito arricchimento.

e) Sul diritto del dipendente pubblico, che abbia stipulato con un privato un contratto d'appalto in violazione delle regole di contabilità pubblica e che sia stato da questi convenuto per il pagamento dei lavori eseguiti, di agire nei confronti della p.a. per indebito arricchimento. [F] Sulla possibilità di dedurre per la prima volta in appello l'inoperatività di una polizza assicurativa. [G] Sul caso in cui, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre domande nuove rispetto a quelle contenute nel ricorso monitorio pur non avendo l'opponente proposto domande o eccezioni riconvenzionali.

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