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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) Delegazione amministrativa CODICE PROCEDURA CIVILE. Art. 824-bis (Efficacia del lodo) Riservato agli abbonati

Sull'onere della prova posto a carico della parte che svolga eccezione di giudicato e sulla necessità o meno di depositare la sentenza presupposta.

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sull'onere della prova posto a carico della parte che svolga eccezione di giudicato e sulla necessità o meno di depositare la sentenza presupposta.

Lodo Arbitrale, 2 dicembre 2011 · francesco · 2 aprile 2013

Premassima

a) Sull'onere della prova posto a carico della parte che svolga eccezione di giudicato e sulla necessità o meno di depositare la sentenza presupposta.

b) Sulla possibilità o meno che la sentenza procedurale in cui il Giudice declina la propria competenza costituisca giudicato sulle questioni affrontate dal Giudice.

c) Sulla natura del lodo arbitrale nella disciplina vigente prima dell'introduzione, nel 2006, dell'art. 824bis c.p.c., e sulla idoneità di tale lodo ad acquisire autorità di giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c..

d) Sulla accessorietà o meno della clausola compromissoria rispetto al contratto in cui è inserita e sugli effetti prodotti sulla clausola dalla dichiarata invalidità del negozio sostanziale.

e) Sugli effetti preclusivi del giudicato e sui presupposti necessari. [F] Sulla natura della delega amministrativa intersoggettiva e sui presupposti affinché un organo della Pubblica Amministrazione possa utilizzare la suddetta delega per legittimamente conferire ad altri un proprio potere amministrativo. [G] Sulle caratteristiche necessarie affinché la delega amministrativa possa configurare mandato con rappresentanza. [H] Sugli effetti, retroattivi o meno, della deliberazione di revoca del mandato nella delegazione amministrativa. [I] Sulla possibilità o meno di applicare l'istituto di diritto pubblico della delegazione amministrativa intersoggettiva per la delega di funzioni amministrative a una persona giuridica pubblica a struttura associativa, rientrante tra gli enti pubblici economici (nel caso di specie Consorzio di Bonifica)

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