Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Corte di Cassazione D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 152 (Disposizioni e ordini di servizio). Art. 128 554.99 Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze della mancata redazione del verbale di ripresa lavori in ordine alle riserve avanzate dall'appaltatore.

Scarica il PDF Pubblicato il 21 agosto 2010

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sulle conseguenze della mancata redazione del verbale di ripresa lavori in ordine alle riserve avanzate dall'appaltatore.

Corte di Cassazione, Sezione , 6 maggio 2010 · francesco · 21 agosto 2010

Premassima

a) Sulle conseguenze della mancata redazione del verbale di ripresa lavori in ordine alle riserve avanzate dall'appaltatore.

b) Sulla comunicazione con la quale viene disposta la ripresa dei lavori inoltrata all'impresa mediante telegramma

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulle conseguenze della mancata redazione del verbale di ripresa lavori in ordine alle riserve avanzate dall'appaltatore.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →