[A] Sul momento in cui l’opera pubblica o la prestazione di un servizio pubblico si intendono accettati dalla p.a. committente, con effetti liberatori per l’appaltatore. [B] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che, in caso di sopraggiunta impossibilità nell’esecuzione dell’opera, richieda al committente il pagamento delle opere già compiute ai sensi dell’art. 1672 c.c..