Sulla differenza tra le ATI verticali ed orizzontali rispetto all'istituto dell'associazione per cooptazione.
Premassima
a) Sulla differenza tra le ATI verticali ed orizzontali rispetto all'istituto dell'associazione per cooptazione.
b) L'inserimento della clausola che attribuisce un ulteriore punteggio ai soggetti che hanno espletato forniture analoghe non appare illogico ed arbitrario.
c) Purché non vengano menzionati elementi distonici rispetto all'oggetto dell'appalto, ben possono essere presi in considerazione – in sede valutativa del merito dell'offerta – elementi attinenti alle imprese concorrenti che si riverberano, senza incertezze sulla qualità del servizio oggetto della procedura evidenziale.
d) L'istituto dell'avvalimento, quale disciplinato dall'art. 49, d.l.g. n. 163 del 2006, non può consentire la surroga "in toto" nei requisiti attinenti allo "status" dell'imprenditore che partecipa alla gara.
e) La ditta invitata a partecipare ad una gara per l'aggiudicazione di un contratto a trattativa privata non ha interesse ad impugnare la procedura per il fatto che quest'ultima non sia stata preceduta dalla pubblicazione di un bando
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.


