Premessa la regola generale in tema di appalti pubblici per cui solo l'appaltatore - o il subappaltatore che abbia eseguito i lavori - deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, sui casi in cui è configurabile una corresponsabilità del committente o del subcommittente e sui casi in cui la responsabilità deve essere ricondotta esclusivamente in capo al committente o al subcommittente.
Premassima
a) Premessa la regola generale in tema di appalti pubblici per cui solo l'appaltatore - o il subappaltatore che abbia eseguito i lavori - deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, sui casi in cui è configurabile una corresponsabilità del committente o del subcommittente e sui casi in cui la responsabilità deve essere ricondotta esclusivamente in capo al committente o al subcommittente.
b) Premesso in generale l'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente e le caratteristiche idrogeologiche del terreno su cui devono essere eseguiti i lavori, sull'unico caso in cui l'appaltatore è esente da responsabilità per la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno e non è pertanto tenuto a sopportarne i maggiori oneri.
c) Sul regime di responsabilità delle imprese riunite in A.T.I. che abbiano costituito una società consortile per l'esecuzione di lavori pubblici.
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