Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
D.LGS 50.2016. Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria metodi di calcolo del valore degli appalt)
Tribunale di Terni, 27 gennaio 2025
[A] Premessa la forma che i contratti pubblici devono rivestire a pena di nullità, sulla (im)possibilità di ritenerla rispettata richiamando la sola delibera dell’organo che ha autorizzato la prestazione, sulla (im)possibilità di sanarne la mancanza mediante successive convalide, ratifiche o comportamenti attuativi, sulle modalità con cui essa deve essere dimostrata in giudizio, sul soggetto sui cui ricade l’onere di provarla in caso di inadempimento dell’ente pubblico e sulla sua (in)derogabilità per volontà delle parti. [B] Sui limitati casi in cui è possibile avvalersi della proroga tecnica dei contratti pubblici. [C] Sul divieto per la stazione appaltante di frazionare gli importi di un affidamento al fine di sottrarlo all’applicazione di una o più disposizioni previste in tema di appalti pubblici. [D] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di opere pubbliche di agire nei confronti della p.a. ai sensi dell’art. 2041 c.c. in mancanza di contratto scritto.
Tribunale di Caltanissetta, 2 dicembre 2024
[A] Premessi i principi generali concernenti il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di affidamenti pubblici, sul giudice competente a giudicare circa la revoca dell’aggiudicazione intervenuta dopo la stipula del contratto per motivi sopravvenuti. [B] Sulle voci che, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, concorrono a formare il corrispettivo di un appalto pubblico ai fini del calcolo del superamento della soglia dell’affidamento diretto avuto riguardo all’orientamento dell’ANAC circa il divieto di frazionamento dell’incarico. [C] Sulla (im)possibilità per la p.a. committente di azionare, in luogo del recesso, la revoca dell’aggiudicazione dopo la stipula di un contratto d’appalto pubblico.
Tribunale di Avellino, 23 gennaio 2024
[A] Premesso l’inquadramento giuridico dell’istituto dell’anticipazione del prezzo negli appalti pubblici, sull’obbligatorietà dell’anticipazione del 20% del prezzo degli appalti pubblici e sulla (non) obbligatorietà della maggiorazione dal 20% al 30% dell’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 207 del Decreto Rilancio. [B] Sulle modalità con cui la p.a. può validamente contratti con i terzi.