Tribunale di Firenze, 23 giugno 2024
[A] Sulla (non) lesività, anche ai fini del risarcimento del danno richiesto dall’appaltatore, della segnalazione all’ANAC da parte della p.a. committente di una vicenda risolutiva di un appalto pubblico. [B] Sulla (in)idoneità di un singolo inadempimento pregresso di un’impresa a giustificare ex se l’esclusione della partecipazione a gare d’appalto in assenza di una specifica valutazione prognostica della stazione appaltante. [C] Sulla natura di contratto autonomo di garanzia della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore mediante fideiussione in forza della quale il garante è tenuto al pagamento “a semplice richiesta” con rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1944 e 1957 c.c. e sullo specifico caso in cui non opera il conseguente principio generale secondo cui l’appaltatore non può impedire l’escussione del garante. [D] Sull’individuazione delle obbligazioni e dei danni garantiti dalla cauzione definitiva nella vigenza dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 con particolare riguardo alla legittimità del trattenimento da parte della p.a. committente della cauzione per un importo pari alla clausola penale a titolo di danno da ritardo contenuta in un contratto d’appalto pubblico. [E] Sull’onere probatorio posto in capo alla stazione appaltante che intenda escutere la cauzione definitiva circa l’an ed il quantum dei pregiudizi subiti e delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento dell’appaltatore.
Un inadempimento è per sempre!
Roberto Troccoli. Il TAR Toscana fa il punto sulla causa di esclusione per grave inadempimento e sanziona la mendacia delle relative dichiarazioni rese in sede di gara. Come deve comportarsi la stazione appaltante per garantire il rispetto della par condicio tra i concorrenti?
Cassazione Civile, sez. I, 17 febbraio 2012
[A] Sulla possibilità o meno che il Giudice Amministrativo possa valutare la legittimità della valutazione di affidabilità svolta dalla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38, comma 1, lett. F. [B] Sui limiti al sindacato del Giudice Amministrativo sulla legittimità della decisione assunta dalla Stazione Appaltante di rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell'Impresa ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38, comma 1, lett. F. [C] Sulla possibilità o meno per il Giudice Amministrativo di avvalersi di una CTU al fine di verificare la legittimità del rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell'Impresa ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38, comma 1, lett. F. [D] Sulle ipotesi in cui la valutazione del Giudice Amministrativo esuli dalla propria giurisdizione e costituisca vizio di eccesso di potere cognitivo ai danni dell'amministrazione. [E] Sulla Cassazione della sentenza del Consiglio di Stato per violazione dei limiti esterni della giurisdizione e sulla possibilità o meno di cassare con rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c. al fine di avere la giusta conclusione del giudizio d'appello
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28 marzo 2011
[A] Sulla legittimità o meno del comportamento della Stazione Appaltante che, da un lato esclude dalla procedura di gara l’attuale appaltatore inadempiente e, dall’altro, continua ad affidare allo stesso il servizio in via di proroga e di urgenza nelle more dello svolgimento della gara [B] Sulla immediata operatività o meno della condizione di esclusione per i soggetti responsabili di gravi violazioni contrattuali prevista dall’art. 38 lett. “f” del codice degli appalti e sulla necessità o meno che la grave violazione sia accertata in modo definitivo [C] Sulla natura del giudizio di anomalia [D] Sulla rilevanza o meno, ai fini del giudizio di anomalia dell’offerta, dell’avvenuto andamento negativo di una precedente gestione da parte del medesimo soggetto
T.A.R. Piemonte, Sezione I, 20 gennaio 2011
Sull’art. 38 comma 1 lettera f) del Codice dei Contratti, che prevede quale requisito di partecipazione alla gara che il concorrente non abbia commesso “grave negligenza o malafede” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante ovvero un “errore grave” e sulla possibilità o meno di estendere la causa ostativa qualora i fatti siano riconducibili soggetti collegati al concorrente
T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, 26 maggio 2010
Sulla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 8/2004, nella parte in cui ha correlato l’utilità dell’annotazione di comportamenti di grave negligenza o malafede, alla possibile valorizzazione, da parte di stazioni appaltanti anche diverse da quelle che abbiano avuto precedenti rapporti contrattuali con il soggetto responsabile di tali comportamenti, in sede di bando di gara, al fine di evitare di intrattenere rapporti contrattuali con soggetti reiteratamente inadempienti e quindi inaffidabili
T.A.R. Lazio Roma, Sezione III Ter, 25 novembre 2009
Sull’art. 38, lett. f), del d.lgs. 163/2006 secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che “secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”