[A] Sull’onere della stazione appaltante di verificare il persistere dei requisiti generali e speciali di partecipazione di un’impresa ad una gara d’appalto pubblica anche nella fase di esecuzione dell’appalto. [B] Premessa la non tassatività delle ipotesi di esclusione facoltativa delle imprese dalla procedura d’appalto pubblico nella vigenza del d.lgs. 50/2016, sulle valutazioni tecnico-discrezionali che la stazione appaltante è tenuta a svolgere nella fase esecutiva di un appalto circa la possibilità di risolvere il contratto per intervenuta perdita o originaria mancanza dei requisiti da parte dell’appaltatore, con particolare riguardo all’ipotesi in cui l’affidabilità dello stesso risulti venuta meno a seguito di grave illecito professionale consistente nella pendenza di un procedimento penale nei confronti dei vertici dell’impresa appaltatrice. [C] Sul riparto di giurisdizione in materia di risoluzione di contratto d’appalto pubblico da parte della p.a. a seguito dell’intervenuta perdita o mancanza originaria dei requisiti dell’appaltatore nella fase esecutiva dell’appalto per grave illecitio professionale.
[A] Sulla (non) lesività, anche ai fini del risarcimento del danno richiesto dall’appaltatore, della segnalazione all’ANAC da parte della p.a. committente di una vicenda risolutiva di un appalto pubblico. [B] Sulla (in)idoneità di un singolo inadempimento pregresso di un’impresa a giustificare ex se l’esclusione della partecipazione a gare d’appalto in assenza di una specifica valutazione prognostica della stazione appaltante. [C] Sulla natura di contratto autonomo di garanzia della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore mediante fideiussione in forza della quale il garante è tenuto al pagamento “a semplice richiesta” con rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1944 e 1957 c.c. e sullo specifico caso in cui non opera il conseguente principio generale secondo cui l’appaltatore non può impedire l’escussione del garante. [D] Sull’individuazione delle obbligazioni e dei danni garantiti dalla cauzione definitiva nella vigenza dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 con particolare riguardo alla legittimità del trattenimento da parte della p.a. committente della cauzione per un importo pari alla clausola penale a titolo di danno da ritardo contenuta in un contratto d’appalto pubblico. [E] Sull’onere probatorio posto in capo alla stazione appaltante che intenda escutere la cauzione definitiva circa l’an ed il quantum dei pregiudizi subiti e delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento dell’appaltatore.