Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
R.D. 827.1924
Corte d’Appello di Napoli, 8 maggio 2024
[A] Premessa la (im)possibilità, prevista dalla l. 109/1994 e prima dalla l. 2248/1965, di remunerare l’appaltatore per i lavori eseguiti in difformità da quanto stabilito in un contratto d’appalto pubblico, sui casi in cui sorge il diritto al compenso in capo all’appaltatore per i lavori eseguiti extra contratto in assenza di autorizzazione da parte della stazione appaltante. [B] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di agire direttamente per indebito arricchimento del committente ove sussista il titolo per agire nei confronti del direttore dei lavori e sulla possibilità per lo stesso appaltatore di agire per indebito arricchimento nei confronti del committente in via surrogatoria utendo iuribus del direttore dei lavori. [C] Sulla (non) necessità, in tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a.,  del previo riconoscimento dell’utilità da parte dell’Ente pubblico arricchito. [D] Premessa l’individuazione dei soggetti titolati a modificare nella fase dell’esecuzione i lavori stabiliti in un contratto d’appalto pubblico, sulla (im)possibilità di riconoscere il diritto al compenso per l’appaltatore che, nella vigenza della l. 109/1994, abbia eseguito le varianti in corso d’opera disposte dal direttore dei lavori al di fuori dei limiti previsti dall’art. 25, co. 3 della l. 109/1994. [E] Sulla responsabilità del direttore dei lavori che, pur non avendo ricevuto un formale incarico da parte del committente, si qualifichi come tale nei confronti dei terzi. [F] Sulla forma che devono rivestire i contratti d’opera professionale stipulati tra professionista e p.a., con particolare riguardo alla (ir)rilevanza della delibera con cui un organo dell’Ente abbia conferito l’incarico.
C.G.A.R.S., 11 maggio 2009
Il secondo sorteggio non deve mai attribuire una nuova chance a chi abbia già bruciato la propria per aver partecipato, senza esito favorevole, al primo sorteggio