[A] Sul diritto, in capo all’appaltatore di lavori pubblici oggetto di informativa antimafia, di ottenere il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle opere rimanenti e sulla quantificazione degli importi così ottenibili. [B] Sulla validità delle clausole penali contenute in un contratto d’appalto pubblico che scattano per il sopraggiungere di un’informativa di interdittiva antimafia a carico dell’appaltatore. [C] Sull’applicabilità della penale prevista in un contratto d’appalto pubblico in caso di sopraggiunta interdittiva antimafia che sia oggetto di impugnazione da parte dell’appaltatore dinanzi al giudice amministrativo. [D] Sulla responsabilità solidale delle imprese riunite in ATI o consorziate, nella vigenza sia del d.lgs. 50/2016 che del d.lgs. 163/2006, nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori e sulla responsabilità solidale delle imprese riunite in ATI per le obbligazioni assunte, nei confronti di subappaltatori e fornituri, dalla società consortile costituita dalla stessa ATI per l’esecuzione di lavori pubblici .
SENTENZA N. ****
[A] In accordo con la recente ed autorevole giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare e sotto diversi profili, C.d.S., Adunanze Plenarie nn. 23/20 e 14/21), nei casi di contratto di appalto di lavori, di servizi o di forniture l’art. 94 comma secondo del D.Lgs. n. 159/2011 fa espressamente salvo in capo al contraent...