[A] Sulle conseguenze della risoluzione di un contratto d’appalto con riferimento ai contratti di subappalto. [B] Sull’onere probatorio posto in capo al creditore in materia di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del debitore. [C] Sulle conseguenze della mancata autorizzazione amministrativa del subappalto con particolare riguardo alle eventuali azioni di ingiustificato arricchimento e di ripetizione dell’indebito esercitate dal subappaltatore in materia di appalti pubblici. [D] Sulla natura imperativa del provvedimento della p.a. che autorizza il subappalto in un appalto pubblico. [E] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di colmare le lacune probatorie circa il danno patito per la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto mediante la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.. [F] Sull’(in)ammissibilità della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario avente ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della convenzione d’arbitrato in pendenza di procedimento arbitrale. [G] Sulla (im)possibilità di definire le spese di arbitrato al di fuori del procedimento arbitrale a cui si riferiscono.
SENTENZA N. ****
[A] L’avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto d’appalto ha già determinato, in automatico, anche quella dei subappalti, essendo questi “contratti derivati” funzionalmente collegati al primo (v. Cass 21 ottobre 2021, n. 29485), senza la necessità di una pronuncia di risoluzione giudiziale. [B] Secondo l�...