Sulla legittimazione dell'imprenditore colpito da interdittiva antimafia ad agire nei confronti della p.a. al fine di ottenere il compenso per le opere pubbliche eseguite anteriormente allo sciolglimento del rapporto di appalto pubblico.
Premassima
a) Sulla legittimazione dell'imprenditore colpito da interdittiva antimafia ad agire nei confronti della p.a. al fine di ottenere il compenso per le opere pubbliche eseguite anteriormente allo sciolglimento del rapporto di appalto pubblico.
b) Sulla (im)possibilità di applicare la clausola di salvaguardia prevista dagli artt. 92. co. 3 e 94 co. 2 del codice antimafia, a mente della quale l'impresa colpita da interdittiva può chiedere i compensi per le prestazioni eseguite prima dello scioglimento di un rapporto di appalto pubblico, alle concessioni o ad altre erogazioni pubbliche.
c) Premessa la natura giuridica della concessione di lavori pubblici, della concessione di costruzione di opera pubblica e della concessione di gestione o di costruzione e gestione di opera pubblica, sull'assimilabilità di tali figure all'appalto pubblico nel caso di specie ai fini dell'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui agli artt. 92. co. 3 e 94 co. 2 del codice antimafia.
d) Sulla ratio dei co. 3 dell'art. 92 e 2 dell'art. 94 del codice antimafia a mente dei quali il privato ha diritto al pagamento delle opere pubbliche eseguite prima dello scioglimento del rapporto.
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