Sull'applicabilità alla materia dell'appalto di opere pubbliche dell'art. 13, comma 3.2 del d.lgs. 55/1983 in tema di sospensione della decorrenza degli interessi dovuti dalla stazione appaltante all'appaltatore per il ritardo nel pagamento in caso di finanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e sulla (im)possibilità di estendere la predetta disciplina in via analogica nei confronti di altre forme di finanziamento erogate da altri istituti pubblici.
Premassima
a) Sull'applicabilità alla materia dell'appalto di opere pubbliche dell'art. 13, comma 3.2 del d.lgs. 55/1983 in tema di sospensione della decorrenza degli interessi dovuti dalla stazione appaltante all'appaltatore per il ritardo nel pagamento in caso di finanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e sulla (im)possibilità di estendere la predetta disciplina in via analogica nei confronti di altre forme di finanziamento erogate da altri istituti pubblici.
b) Sulla necessità che, in tema di appalto pubblico, ai fini dell'efficacia della deroga della mora del debitore prevista dall'art. 13, comma 3.2 del d.lgs. 55/1983, il predetto articolo sia espressamente menzionato nel bando di gara.
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