Sugli orientamenti giurisprudenziali riguardo all'onere a carico dell'appaltatore di iscrivere tempestiva riserva negli atti contabili.
Premassima
a) Sugli orientamenti giurisprudenziali riguardo all'onere a carico dell'appaltatore di iscrivere tempestiva riserva negli atti contabili.
b) Sulle tre teorie che si sono succedute nel tempo a giustificazione dell'onere di iscrivere tempestiva riserva.
c) Sulla c.d. teoria del “controllo di spesa”.
d) Sui fatti comunque producenti spesa che per giurisprudenza costante non sono soggetti all'onere di tempestiva riserva.
e) Sulle formalità a cui l'appaltatore deve attenersi per non incorrere nella decadenza per tardiva iscrizione delle riserve. [F] Sulla nozione di “atti idonei a ricevere la riserva” ulteriori rispetto al registro di contabilità. [G] Sulla rinunzia esplicita o implicita alle riserve già formulate da parte dell'appaltatore. [H] Sulla rinunzia a far valere la tardività delle riserve da parte della stazione appaltante e sulla possibilità o meno che tale rinunzia provenga dai soggetti da quest'ultima incaricati: RUP, direttore lavori e collaudatore. [I] Sulla differenza tra i c.d. “fatti istantanei” ed i “fatti continuativi” ai fini della tempestiva iscrizione della riserva e sui differenti orientamenti giurisprudenziali al riguardo. [L] Sulle c.d. “riserve generali” esenti dall'onere della tempestiva iscrizione negli atti contabili. [M] Sulle tre fasi nelle quali si articola il procedimento di collaudo di un'opera pubblica. [N] Sulla responsabilità a carico dell'appaltatore dopo l'approvazione, espressa o tacita, del certificato di collaudo. [O] Sugli oneri di custodia e manutenzione dell'opera a carico dell'appaltatore dopo il collaudo, qualora l'amministrazione proceda alla "presa in consegna anticipata"
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