Sulla (in)sussistenza di un obbligo, in capo all’impressa subentrante in un appalto pubblico, di assunzione automatica e generalizzata del personale impiegato ove la clausola sociale imponga il mantenimento dei livelli occupazionali.
[A] Premessa, ai soli fini della tutela giuslavoristica, la riconducibilità alla fattispecie del subappalto del rapporto tra consorzio aggiudicatario di un appalto pubblico e singola consorziata esecutrice, sulla responsabilità solidale di consorzio e consorziata per il versamento di retribuzioni e contributi ai lavoratori prevista dall’art. 29 del d.lgs. 276/2003. [B] Sui criteri di individuazione del CCNL applicabile al personale impiegato negli appalti pubblici a mente dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e sugli effetti che il CCNL così individuato esplica nei rapporti contrattuali. [C] Sulla natura giuridica delle clausole sociali contenute nei contratti pubblici e sul diritto soggettivo che esse attribuiscono ai lavoratori. [D] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di invocare l’applicabilità di un CCNL astrattamente applicabile al settore oggetto dell’appalto pubblico che in concreto non si attagli alle specifiche attività eseguite dai lavoratori. [E] Sui criteri di interpretazione degli atti di gara, con particolare riguardo alla (ir)rilevanza delle lettere di chiarimenti. [F] Sulla legittimità delle clausole sociali contenute in un contratto d’appalto pubblico che impongano trattamenti minimi non inferiori di quelli di un determinato CCNL. [G] Premessa la ratio del co. 4 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 in tema di CCNL applicabile al personale impiegato negli appalti pubblici, sulla (im)possibilità di derogarvi mediante contrattazione aziendale. [H] Sulle condizioni di insorgenza della responsabilità solidale di committente e appaltatore per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori di cui all’art. 29, co. 2 del d.lgs. 276/2003. [I] Sulla responsabilità del consorzio per il caso che le singole consorziate non rispettino le garanzie derivanti da clausole sociali contenute in contratti d’appalto pubblico.
[A] Sui limiti entro cui operano le clausole sociali previste dall’art. 57 del d.lgs. 36/2023 - che si pone in continuità con l’art. 50 del d.lgs. 50/2016 - in ipotesi di successione dell’appaltatore nell’ambito di un rapporto di appalto pubblico, avuto riguardo all’obbligo dell’impresa subentrante di assumere il personale di quella uscente e di adibirlo alle medesime mansioni e qualifiche. [B] Sui limiti entro cui l’appaltatore può scegliere il CCNL da applicare ai propri lavoratori nell’ambito di un appalto pubblico. [C] Sull’(in)idoneità di clausole sociali contenute nei bandi di gara, che prevedano genericamente il mantenimento dell’assetto occupazionale e delle condizioni economiche dei lavoratori, a vincolare l’aggiudicatario subentrante ad applicare il CCNL del precedente aggiudicatario.
Premessa la disamina dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 e della giurisprudenza in tema di ambito di operatività delle clausole sociali, sulla (in)sussistenza di un obbligo dell’aggiudicatario subentrante in un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma generalizzata il personale impiegato dalla precedente aggiudicataria.