[A] Sui limiti entro cui operano le clausole sociali previste dall’art. 57 del d.lgs. 36/2023 - che si pone in continuità con l’art. 50 del d.lgs. 50/2016 - in ipotesi di successione dell’appaltatore nell’ambito di un rapporto di appalto pubblico, avuto riguardo all’obbligo dell’impresa subentrante di assumere il personale di quella uscente e di adibirlo alle medesime mansioni e qualifiche. [B] Sui limiti entro cui l’appaltatore può scegliere il CCNL da applicare ai propri lavoratori nell’ambito di un appalto pubblico. [C] Sull’(in)idoneità di clausole sociali contenute nei bandi di gara, che prevedano genericamente il mantenimento dell’assetto occupazionale e delle condizioni economiche dei lavoratori, a vincolare l’aggiudicatario subentrante ad applicare il CCNL del precedente aggiudicatario.