[A] Sul giudice competente a giudicare, in tema di finanza di progetto, le controversie relative alla fase successiva all’aggiudicazione. [B] Sulla (im)possibilità per il concessionario pubblico di pagare in misura ridotta il canone pattuito con la p.a. in caso di originaria insostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio oggetto di concessione. [C] Sull’onere probatorio posto in capo a chi agisca per indebito arricchimento nei confronti della p.a. e sull’onere probatorio viceversa posto in capo alla p.a. che, a fronte della prestazione ricevuta, intenda evitare il pagamento dell’indennizzo.
[A] Sulle caratteristiche del project financing con particolare riguardo alla principale differenza con l’appalto pubblico. [B] Sulla (in)validità della clausola di una convenzione di concessione pubblica che preveda un onere finanziario a carico dell’ente pubblico in assenza dell’impegno di spesa e sulla rilevabilità della medesima. [C] Sull’idoneità della clausola di un contratto di project financing, che preveda l’intervento finanziario dell’ente pubblico a favore del concessionario per garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, a costituire danno erariale rilevabile dalla Corte dei Conti. [D] Sulla (im)possibilità di desumere la sussistenza di un valido impegno di spesa di un ente locale attraverso atti e documenti diversi dal medesimo, quali il libro mastro dei mandati, nei quali l’amministrazione richiami e quantifichi l’impegno.
Premesse le caratteristiche del contratto di project financing, anche alla luce del d.lgs. 36/2023, sui limiti entro cui l’ente locale può disporre modifiche unilaterali al rapporto concessorio avuto particolare riguardo al caso in cui lo stato di dissesto obblighi l’ente a ridurre le previsioni di spesa connesse alla finanza di progetto.