[A] Sull’(im)possibilità di presentare domande nuove o prospettare questioni nuove in sede di comparsa conclusionale in materia di appalti pubblici. [B] Sulla data a partire dalla quale agli appalti di lavori pubblici si applica il d.lgs. 231/2002 in materia di termini di pagamento ed interessi moratori e sulla normativa applicabile agli appalti stipulati in precedenza. [C] Sulla (non) necessità di una specifica riserva concernente gli interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento da parte della stazione appaltante in tema di appalto di opere pubbliche. [D] Sull’(in)applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui al n. 4 dell’art. 2948 c.c. agli interessi dovuti per il tardivo pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore in relazione ad un appalto pubblico. [E] Sulla (non) coincidenza tra le erogazioni individuate dall’art. 67, co. 1, lett. g) del d.lgs. 159/2011 che la p.a. non può conferire all’impresa colpita da interdittiva antimafia ed i corrispettivi dovuti all’appaltatore per i lavori eseguiti in relazione ad un appalto pubblico. [F] Sull’onere dell’appaltatore di provare i danni subiti per il ritardo nell’esecuzione del collaudo da parte della stazione appaltante in materia di appalti pubblici.
SENTENZA N. ****
[A] Va in via preliminare evidenziato che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande ed eccezioni già proposte nei termini di legge (Cass. 6858/04). Esse, pertanto, possono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi al Giudice e ...