[A] Sulla giurisdizione in materia di risoluzione di contratto d’appalto pubblico per inadempimento. [B] Sulla possibilità per la stazione appaltante di agire in giudizio nei confronti della sola mandataria di un’ATI in tema di appalti pubblici. [C] Sul momento da cui decorrono per la stazione appaltante i termini di decadenza e prescrizione per l’esperimento dell’azione di garanzia ai sensi dell’art. 1667 c.c. nei confronti dell’appaltatore di opera pubblica. [D] Sulla (im)possibilità che l’accettazione di un’opera pubblica da parte della p.a. avvenga implicitamente ai sensi degli artt. 1665 c.c. e 1667 c.c., con particolare riguardo al caso in cui la consegna dell’opera pubblica da parte dell’appaltatore avvenga prima del collaudo. [E] Sulla ratio dell’obbligo posto in capo all’appaltatore di apporre tempestivamente riserva per ogni domanda o contestazione relativa allo svolgimento di un appalto pubblico. [F] Sul momento da cui decorrono gli interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
SENTENZA N. ****
[A] La controversia attiene esclusivamente alla fase esecutiva dell’appalto, sicchè la giurisdizione appartiene al giudice ordinario - come più volte stabilito dalla Cassazione con riferimento alle controversie in materia di risoluzione dell’appalto per inadempimento dell’aggiudicatario - "sul presupposto che, intervenu...