[A] Sulla ratio della clausola di un contratto d’appalto pubblico che prevede la limitazione dell’indennizzo dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore in caso di recesso legittimo per ritardo nella consegna dei lavori. [B] Sulla quantificazione degli indennizzi da riconoscere all’appaltatore, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, ove egli eserciti legittimamente il recesso per ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante in materia di appalto pubblico. [C] Sulla necessità che le clausole limitative dell’indennizzo dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore in caso di recesso legittimo per ritardo nella consegna dei lavori siano specificamente approvate ex art. 1341 c.c., con particolare riguardo al caso in cui il contratto d’appalto pubblico sia stato stipulato per atto pubblico con sottoscrizione digitale. [D] Sulla possibilità di qualificare come violazione del dovere di buona fede la condotta della parte che, in sede di stipulazione di contratto d’appalto, ometta di rivelare all’altra circostanze rilevanti di cui è a conoscenza. [E] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di richiedere la liquidazione in via equitativa del danno patito per il ritardo nella consegna dei lavori da parte della p.a. committente e per il mancato svincolo delle polizze in materia di appalti pubblici.
SENTENZA N. ****
[A] La limitazione dell’indennizzo dovuto all’appaltatore per il caso di recesso legittimo dal contratto a seguito del ritardo nella consegna dei lavori, lungi dal poter essere considerata una regola arbitrariamente favorevole all’amministrazione, trova il suo fondamento – così come riconosciuto in più occasioni in gi...