[A] Sulle peculiarità e sulla normativa applicabile alla categoria dei consorzi costituiti da società cooperative di produzione e lavoro al fine di assumere appalti di opere pubbliche ai sensi della l. 422/1909. [B] Sull’autonomia giuridica e patrimoniale del consorzio di cooperative di produzione e lavoro rispetto alle singole imprese consorziate, con particolare riguardo alla responsabilità del consorzio rispetto alle obbligazioni contratte con i terzi dalle singole consorziate. [C] Sulla ripartizione dell’onere probatorio in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. [D] Sui limiti entro cui opera l’onere di contestazione specifica da parte dell’opponente dei fatti posti a fondamento del credito azionato dall’opposto in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. [E] Sull’idoneità della fattura a fondare l’emissione del decreto ingiuntivo e sull’(in)idoneità della medesima a provare l’esistenza del credito.
SENTENZA N. ****
[A] La categoria dei consorzi costituiti da società cooperative di produzione e lavoro al fine di assumere appalti di opere pubbliche, soggetto alla disciplina speciale di cui alla L. 25 giugno 1909 n. 422, peculiare dal punto di vista strutturale e funzionale rispetto all’istituto civilistico di cui agli artt. 2602 ss. c.c....