[A] Sull’(in)applicabilità della disciplina degli interessi dovuti all’Appaltatore per il ritardato pagamento della P.A. ai sensi degli artt. 35 e 36 d.p.r. 1063/1962 nel caso in cui si tratti di crediti oggetto di contestazioni tra le parti. [B] Sulla disciplina della sospensione dei lavori e della proroga del termine finale dei lavori nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 in materia di Appalto pubblico: in particolare, il caso in cui la sospensione o la proroga non siano imputabili ad alcuna delle parti.[C] Sulla ripartizione dell’onere probatorio e sull’ammissibilità delle presunzioni con riferimento al danno subito dall’Appaltatore nel caso di illegittima sospensione dei lavori di un Appalto pubblico. [D] Sulla ratio dell’istituto della revisione dei prezzi in materia di Appalto pubblico. [E] Sull’interpretazione dell’art. 33 della l. 41/1986: la distinzione tra il momento dell’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi e la quantificazione dell’importo revisionale. [F] Sulla delimitazione del concetto di “gravi difetti” dell’opera di cui all’art. 1669 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] Di recente la Suprema Corte ha invero ribadito che “in tema di appalto pubblico la disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 non trova applicazione ogni qualvolta vi sia una non pretestuosa contestazione in ordine all'esecuzione dei lavori. In proposito il collegio intende dare continuità al se...