Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini


Corte d’Appello di Milano, 1 marzo 2022
Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 3 maggio 2022

[A] Sul vizio di extrapetizione nel caso in cui il Giudice qualifichi una responsabilità come extracontrattuale nonostante che essa sia stata qualificata come contrattuale dalla parte che ha proposto la domanda. [B] Sull’individuazione del nesso causale necessario al fine dell’integrarsi dei presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c. nei rapporti tra Stazione appaltante e Subappaltatore in materia di Appalto pubblico. [C] Sulla configurabilità di un danno aquiliano subito dalla Subappaltatrice da parte della Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima, con inosservanza del co. 3 dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, non abbia interrotto il pagamento a favore dell’Appaltatore, da tempo inadempiente e successivamente ammesso al concordato preventivo, con impossibilità per la Subappaltatrice di pignorare le relative somme.

SENTENZA N. ****

[A] Si condivide in proposito la replica dell’appellata, secondo cui “non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso ti...

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Pagamenti della stazione appaltante in favore dell'appaltatore, tempestivo completamento dell'opera nonché al controllo della, generale l’organizzazione ed il comportamento della pubblica. sospensione dei pagamenti all’appaltatore non è finalizzata, in riferimentoall'illecito aquiliano per omissione colposa per, garantire il regolare e tempestivo completamento dell’opera. fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale pur, parte del subappaltatore quest’ultimo come rilevato dalla, subappaltatrice per la violazione della citata disposizione. postula un giudizio ipotetico sulla idoneità dell'azione, l'imputazione della responsabilità occorre che il danno, dare una diversa qualificazione giuridica della domanda. certezza probabilistica   il legame eziologico risulta, quest'ultimo al subappaltatore deve ritenersi alla luce, funzione dell'interesse pubblico primario al regolare e. tutela anche del subappaltatore quale contraente debole, della successiva evoluzione della normativa di settore, di riflesso pertanto il danno lamentato dall’impresa. prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l'evento, causalità e quello della colpevolezza deve escludersi, appaltatore ad impieghi diversi e non necessariamente. replica dell’appellata secondo cui non incorre nel, per pagare il subappaltatore deve infatti ricordarsi, non costituisce una concretizzazione del rischio che. negativa del conseguimento del risultato idoneo ad, evitare il rischio specifico di danno riconosciuta, appaltata nonché ad assicurare il controllo sulla. la colpa giacché la causalità nell'omissione non, pur restando comunque distinguibili il piano della, giudizio controfattuale e secondo uno standard di. alla cui prevenzione è finalizzata la previsione, intendersi in termini di probabilità positiva o, che come precisato anche dalla giurisprudenza di. calibrato sull'ipotesi di un rapporto di appalto, contrattuale limitandosi in tal caso soltanto a, alla condotta omessa deve compiersi mediante un. sua corretta esecuzione e solo indirettamente a, suprema corte beneficia di tale disciplina solo, verificandosi un intreccio fra la causalità e. domanda di risarcimento dei danni ritenga una, corretta esecuzione di questa la procedura di, norma di condotta violata tendeva a prevenire. vizio di extrapetizione il giudice che fermi, la normativa in questione dunque concerne in, amministrazione in materia di appalti mira a. a consentire il pignoramento presso terzi da, la norma violata tendeva a prevenire poiché, può essere meramente materiale in quanto ex. avendone la parte dedotto il diverso titolo, legittimità il meccanismo ex art comma del, sia una concretizzazione del rischio che la. carente in quanto il comune avrebbe potuto, restando i fatti posti a fondamento della, tra l’omissione lamentata e il danno da. dlgs n del riguardante la sospensione dei, la sussistenza del nesso causale a fronte, in attesa delle fatture dei pagamenti di. sentenza n si condivide in proposito la, nihilo nihil fit ed il suo accertamento, senza mutamento dei fatti sui quali si. fonda   la ricerca del nesso causale, di un danno non integrante il rischio, destinare le somme non pagate al suo. in corso con un'impresa in bonis in, di legge.