Sull'idoneità dell'inadempimento di un appaltatore di opere pubbliche agli obblighi previsti in tema di comunicazione del subappalto a fondare la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.
Premassima
a) Sull'idoneità dell'inadempimento di un appaltatore di opere pubbliche agli obblighi previsti in tema di comunicazione del subappalto a fondare la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.
b) Sulle caratteristiche del R.T.I. avuto riguardo alla sfera di autonomia delle imprese.
c) Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di opere pubbliche di richiedere un risarcimento alla stazione appaltante per la segnalazione al casellario delle imprese, avuto riguardo alla natura della segnalazione ed alle valutazioni demandate all'ANAC.
d) Sull'onere probatorio posto in capo alla stazione appaltante che intenda escutere la garanzia definitiva, avuto riguardo al caso in cui sia presente la clausola “a prima richiesta”.
e) Sulla somma che, in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico in corso di esecuzione, la stazione appaltante può pretendere dal garante in relazione alla garanzia prestata dall'appaltatore per l'anticipazione del prezzo, avuto riguardo al computo delle opere già eseguite.
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.


