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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Tribunali Risarcimento danni D.P.R. 207.2010. Art. 229 (Certificato di collaudo). Art. 199 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160, comma 2, lett. a (Sospensione illegittima - Spese gener). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle voci di danno di cui l'appaltatore di opere pubbliche può chiedere il risarcimento alla stazione appaltante in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo ad essa imputabile e sul correlato onere probatorio.

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sulle voci di danno di cui l'appaltatore di opere pubbliche può chiedere il risarcimento alla stazione appaltante in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo ad essa imputabile e sul correlato onere probatorio.

Tribunale di Roma, 31 agosto 2025 · Avv. Claudio Bargellini · 24 febbraio 2026

Premassima

a) Sulle voci di danno di cui l'appaltatore di opere pubbliche può chiedere il risarcimento alla stazione appaltante in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo ad essa imputabile e sul correlato onere probatorio.

b) Sulla risarcibilità all'appaltatore, in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo imputabile alla stazione appaltante, del danno relativo al mancato svincolo delle ritenute a garanzia a favore dei lavoratori dello 0,5% sui SAL e sull'applicabilità ad esso degli interessi di mora per il ritardo.

c) Premessa l'individuazione delle spese che rientrano tra le spese generali negli appalti di opere pubbliche, sulla loro quantificazione e sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che ne richieda il risarcimento - nella vigenza del d.p.r. 554/1999 e con principi estensibili anche ai contratti disciplinati dal d.lgs. 163/2006 e dal d.p.r. 207/2010 - nelle diverse ipotesi di illegittima sospensione dei lavori e di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo

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Oggetto: Sulle voci di danno di cui l'appaltatore di opere pubbliche può chiedere il risarcimento alla stazione appaltante in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo ad essa imputabile e sul correlato onere probatorio.

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