Sulla (in)validità, in tema di cessione d’azienda operante nel settore degli appalti pubblici, del patto con cui l’appaltatore cedente ed il cessionario d’azienda stabiliscano che il primo conservi alcuni dei diritti di credito già insorti, quali quelli relativi alle riserve iscritte in contabilità o al pagamento dei sal già emessi.
[A] Sulla (in)validità, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, della clausola di un bando di gara e del successivo contratto d’appalto che ponga a carico dell’aggiudicatario i servizi di committenza ausiliaria e sulla validità della clausola che ponga a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicità in G.U.R.I. e sui quotidiani. [B] Sulla (im)possibilità per la stazione appaltante, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, di eccepire la decadenza dell’appaltatore di opere pubbliche dalla facoltà di far valere l’illegittimità di una clausola di gara non impugnata tempestivamente e contenente cause di esclusione diverse da quelle tassativamente consentite - nel caso di specie per l’omesso rimborso delle spese dei servizi di committenza ausiliaria - e sui termini entro cui l’appaltatore è tenuto ad impugnare i successivi provvedimenti applicativi della medesima clausola